Reddito di Inclusione – Il Ministero del lavoro chiarisce i criteri di accesso al #ReI

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una nota del 2 maggio 2018, fornisce chiarimenti ai quesiti posti da Anci con una nota del 19 febbraio scorso (Prot 42), relativamente ai criteri di accesso al ReI, con particolare riferimento ai requisiti di residenza e soggiorno e alle categorie di cittadini stranieri ivi comprese.

Come si legge nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la misura di contrasto alla povertà denominata ReI (introdotta dal D.Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017) presenta dei requisiti di accesso ben precisi per quanto riguarda la residenza e il soggiorno dei beneficiari. Tali criteri sono specificati nell’art.3, comma 1, lett.a).

Si legge nell’art.3 che il ReI viene riconosciuto ai nuclei familiari che ne fanno richiesta quando, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il componente del nucleo che presenta la domanda è:
1. cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e
2. residente in Italia in via continuativa dal momento due anni dal momento della presentazione della domanda stessa.

Rispetto dunque ai cittadini di paesi terzi, per fare richiesta ed ottenere l’erogazione del beneficio, questi devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo (art. 9, D.Lgs. 25/07/1998, n. 286) che dimostra “la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, oltre che di un idoneo alloggio”. 

La nota del Ministero prosegue con la situazione specifica dei cittadini di Stati terzi richiedenti protezione internazionale nella distinzione tra status di rifugiato, status di protezione sussidiaria e condizione di titolare di protezione umanitaria. Per quanto riguarda il merito al diritto dei titolari di protezione internazionale a richiedere il beneficio del ReI, la nota chiarisce che: “i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria”, mentre ne rimangono esclusi i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari ai quali non è stata riconosciuta dalla commissione raccomandata dal Questore la protezione internazionale.